Statuti dell'associazione MediciLiberi.ch
I. Nome e sede
Art. 1 — Con il nome MediciLiberi.ch è costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero, di durata indeterminata.
Art. 2 — La sede dell'associazione è in Svizzera. L'associazione può essere domiciliata all'indirizzo del suo presidente o del suo segretariato.
II. Scopo
Art. 3 — L'associazione ha lo scopo di :
- a) Difendere la libertà terapeutica e l'indipendenza professionale dei medici che esercitano in Svizzera;
- b) Opporsi alle misure regolamentari e tariffarie che minacciano la qualità e l'accessibilità delle cure, in particolare il tetto dei punti tariffari TARDOC;
- c) Garantire una remunerazione giusta delle prestazioni mediche ambulatoriali;
- d) Rappresentare gli interessi dei medici presso le autorità federali, cantonali e i partner tariffari;
- e) Favorire lo scambio, la solidarietà e il mutuo aiuto tra colleghi e colleghe;
- f) Informare il pubblico e i media sulle sfide della politica sanitaria che riguardano la pratica medica indipendente.
Art. 4 — L'associazione è politicamente e confessionalmente neutrale.
III. Membri
Art. 5 — Può diventare membro ogni persona titolare di un diploma federale di medicina o di un titolo riconosciuto equivalente, che eserciti o abbia esercitato in Svizzera.
Art. 6 — La domanda di adesione è sottoposta al comitato, che decide sull'ammissione. Il rifiuto non deve essere motivato.
Art. 7 — La qualità di membro si perde per:
- a) Dimissioni, comunicate per iscritto al comitato con un preavviso di 30 giorni;
- b) Esclusione pronunciata dal comitato per giusta causa, con possibilità di ricorso davanti all'assemblea generale;
- c) Mancato pagamento della quota dopo due solleciti;
- d) Decesso.
IV. Organi
Art. 8 — Gli organi dell'associazione sono:
- a) L'assemblea generale;
- b) Il comitato;
- c) L'organo di revisione (se del caso).
A. Assemblea generale
Art. 9 — L'assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione. Si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del comitato. Un'assemblea straordinaria può essere convocata su richiesta di un quinto dei membri.
Art. 10 — La convocazione è inviata ai membri almeno 20 giorni prima, per via elettronica, con indicazione dell'ordine del giorno.
Art. 11 — L'assemblea generale ha le seguenti attribuzioni:
- a) Approvare il rapporto di attività e i conti annuali;
- b) Eleggere i membri del comitato e il revisore dei conti;
- c) Fissare l'importo delle quote;
- d) Modificare gli statuti;
- e) Pronunciare lo scioglimento dell'associazione;
- f) Trattare ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno.
Art. 12 — Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi. La modifica degli statuti richiede la maggioranza dei due terzi. Le votazioni possono svolgersi per via elettronica.
B. Comitato
Art. 13 — Il comitato è composto da 3 a 7 membri eletti dall'assemblea generale per una durata di 2 anni, rieleggibili. Si costituisce da sé e designa al suo interno un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere.
Art. 14 — Il comitato dirige l'associazione e prende tutte le misure utili per raggiungere i suoi scopi. Rappresenta l'associazione nei confronti dei terzi.
V. Finanze
Art. 15 — Le risorse dell'associazione provengono dalle quote dei membri, da donazioni, da legati e da qualsiasi altra risorsa autorizzata dalla legge.
Art. 16 — L'importo della quota annuale è fissato ogni anno dall'assemblea generale.
Art. 17 — Solo il patrimonio dell'associazione risponde degli impegni contratti a suo nome. Ogni responsabilità personale dei membri è esclusa.
VI. Disposizioni finali
Art. 18 — Lo scioglimento dell'associazione può essere pronunciato dall'assemblea generale a maggioranza dei due terzi dei membri presenti o rappresentati.
Art. 19 — In caso di scioglimento, l'attivo disponibile sarà attribuito a un'istituzione che persegua uno scopo di interesse pubblico analogo. In nessun caso i beni potranno tornare ai fondatori o ai membri.
Art. 20 — I presenti statuti sono stati adottati dall'assemblea costitutiva del [data]. Entrano in vigore immediatamente.